Battaglia navale nel Vallone di Pirano: la pronuncia della CPA in merito ai confini internazionali tra Croazia e Slovenia (caso n. 2012-04)

di Enrico Pelosato

In data 29 Giugno 2017, la Corte Permanente di Arbitrato dell’Aja si è espressa in merito alla controversia n. 2012-04, inerente alla definizione dei confini internazionali (terrestri e marittimi) tra la Repubblica di Croazia e la Repubblica di Slovenia[1].

Nel 1991, con la dissoluzione dell’ex Jugoslavia, Slovenia e Croazia si dichiararono indipendenti: le due neo-nate Repubbliche proclamarono il reciproco riconoscimento e formalizzarono di non avere contenziosi territoriali, tuttavia la definizione di un confine tra le due si rivelò ben presto una questione spinosa. Nel 1993, infatti, la Slovenia rivendicò a sé tutto il Vallone di Pirano e il relativo accesso alle acque internazionali: la rivendicazione slovena, sostanzialmente, consisteva nello spostamento di un chilometro e mezzo della linea di confine (nella parte che attraversava il Golfo) in modo da garantirsi un accesso indipendente alle acque internazionali. La Croazia, tuttavia, in disaccordo con la alla richiesta slovena, propose una linea mediana come unico criterio possibile di spartizione. In tempi più recenti, questa situazione di stallo ha inoltre rischiato di diventare un vero e proprio ostacolo nei negoziati di adesione croata all’Unione Europea. La Commissione Europea ha quindi incoraggiato le parti a risolvere la controversia sottoponendosi alla giurisdizione della Corte Permanente di Arbitrato dell’Aja, portando alla stipula dell’accordo arbitrale avvenuta in data 04 Novembre 2009[2]. Particolare importanza assume inoltre il referendum che ha avuto luogo il 03 Maggio 2010 in Slovenia:

la scelta di Lubiana, di giudicare con referendum il documento sottoscritto con la Croazia il 4 Novembre 2009, è stata l’effetto di un’aspra concertazione politica tra il governo socialdemocratico di Phaor (Sd) e il primo partito di opposizione, il Partito Democratico Sloveno (Sds) divisi sulla reale utilità dell’accordo bilaterale. All’interno del parlamento, l’ala destra guidata dall’ex premier Janez Jansa giudicava l’arbitrato come sfavorevole alla Slovenia, per il rischio di privarla definitivamente dell’accesso alle acque internazionali, mentre la sinistra guardava alla risoluzione della controversia come ad un loro potenziale successo politico[3]

Il referendum, nonostante un altissimo livello di astensione, ha avuto un esito positivo: 51,7% di sì, contro il restante 48,3% di no.

Il Tribunale Arbitrale  è stato quindi chiamato, sulla scorta dell’Art.3 dell’Accordo Arbitrale,  a giudicare in merito a “a) il corso dei confini marittimi e terrestri tra la Repubblica di Croazia e la Repubblica di Slovenia; b) il collegamento (the junction) della Slovenia all’Alto Mare; c) il regime di utilizzazione delle pertinenti aree marittime” applicando i criteri previsti all’articolo seguente, vale a dire le norme del diritto internazionale, l’equità e il principio di buone relazioni di vicinato al fine di arrivare, tenendo conto delle circostanze, ad una soluzione equa e giusta della controversia. Tuttavia, nel 2015 uno scoop sembra destinato a compromettere il buon esito del procedimento arbitrale: dalla stampa serba e croata si viene a conoscenza del fatto che l’arbitro nominato dalla Slovenia stesse interagendo con il membro sloveno del collegio difensivo. Si arriva quindi alle dimissioni dei due e alla notifica formale al Tribunale Arbitrale, su iniziativa croata, di una presunta violazione dell’accordo arbitrale da parte slovena tale da giustificare una risoluzione di quest’ultimo ai sensi della Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati: tuttavia se da un lato, il Tribunale accerta la violazione da parte slovena dall’Accordo, dall’altro statuisce che “per quanto riguarda la questione della prosecuzione del procedimento, il Tribunale ha affermato di non avere soltanto l’autorità ma anche il dovere di risolvere la disputa territoriale e marittima che gli è stata sottoposta”. Viene quindi ricostituito il Tribunale, e si arriva alla lettura del dispositivo finale in data 29 Giugno 2017, in assenza dei rappresentanti croati[4].

Come sopra menzionato, il nucleo centrale della controversia non è correlato principalmente ai confini terrestri ma a quelli marittimi, con particolare riferimento alla delimitazione del confine marittimo nella baia di Pirano e l’accesso sloveno alle acque internazionali. In primo luogo, occorre menzionare il fatto che entrambi i Paesi non avevano punti di riferimento chiari in materia di frontiere marittime, poiché quest’ultime in precedenza godevano dello status di acque interne dell’ex Jugoslavia: se da un lato infatti i precedenti confini amministrativi si sono trasformati in confini internazionali a seguito della dissoluzione dell’ex Repubblica Federale, dall’altro non si è di fronte ad un chiaro confine precedentemente tracciato tra le due Repubbliche per quanto concerne l’area interessata ed entrambi i Paesi. Inoltre, ambedue concordano sul fatto che non fosse mai stato stabilito un condominio nella Baia di Pirano. A tal proposito, nel sostenere le proprie argomentazioni, entrambi i Paesi fanno riferimento all’art.15 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare siglata a Montego Bay[5] nel 1982, pur giungendo ovviamente a conclusioni antitetiche. Se da  un lato, infatti, la Croazia propone la regola generale della linea mediana da applicare nel caso di specie, dall’altro la Slovenia fa riferimento all’esistenza di un titolo storico sulla Baia di Pirano detenuto dalla Slovenia, nonché interessi economici e di sicurezza tali da poter essere considerati circostanze particolari. Il Tribunale Arbitrale, nello statuire in merito alla delimitazione del confine nella Baia di Pirano, si avvale del principio dell’uti possidetis e del principio dell’effectivité (l’effettivo esercizio della competenza territoriale), invocato da entrambe le parti. Il Tribunale, al fine di giudicare, ha anche tenuto in considerazione elementi quali ad esempio la tutela dell’ecosistema, le attività di ricerca e di polizia e la reattività degli Stati in caso di incidenti. A tal proposito, il Tribunale ha quindi individuato una maggiore effectivité in capo agli sloveni in ragione di un maggiore coinvolgimento nella gestione della riserva di pesca, nel pattugliamento marino e nel maggior numero di interventi posti in essere dalle autorità slovene. In secondo luogo, per quanto concerne la delimitazione del mare territoriale, da un lato il Tribunale ha fatto ricorso alla regola del prolungamento naturale, e dall’altro ha appurato se esistessero o meno circostanze particolari tali da giustificare una differenza altrimenti ingiustificata di trattamento. Orbene, il Tribunale ha ritenuto che una mera applicazione del criterio della linea equidistante avrebbe portato a un eccessivo effetto scatola (boxed-in) della zona marittima spettante alla Slovenia: tenuto conto quindi della conformazione della costa, i confini sono stati tracciati sulla base di un principio di equidistanza che risulta attenuato in ragione del suddetto effetto scatola. In terzo luogo, per quanto concerne il collegamento (the junction) della Slovenia al mare, il Tribunale ha dato vita a una giunzione, “dove per giunzione si intende una connessione fisica tra il mare territoriale della Slovenia e un’area al di là dei mari territoriali della Croazia e dell’Italia[6]. In merito al regime di cui gode questa zona, il Tribunale ha stabilito che essa mantiene l’integrità del mare territoriale croato e che, malgrado ciò, essa permette le libertà di comunicazione tra i territori sloveni e il mare aperto al fine di consentire un accesso ininterrotto (e non interrompibile) da e per la Slovenia, ivi compresi il suo mare territoriale e il suo spazio aereo sovrastante. Sempre in merito al regime di quest’area, il Tribunale ha statuito che la Croazia ha il diritto di imporre e applicare alle navi e agli aeromobili le disposizioni contenute nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

Se si considera lo stato dell’arte, tuttavia, tale pronuncia non pare aver mutato la situazione nell’area, nonostante gli auspici della comunità internazionale. Da un lato infatti la Croazia ritiene che la sentenza in questione non produca conseguenze giuridiche nella zona e si aspetta che la Slovenia non dia unilateralmente attuazione al dispositivo del Tribunale Arbitrale, dall’altro in Slovenia ci si interroga sul regime dell’area di giunzione, vale a dire se la nozione di giunzione stabilita in sede arbitrale sia da intendersi come effettivo accesso all’alto mare e se si sia dato vita o meno a un vero e proprio territorio tale da consentire il suddetto sbocco. Nonostante ci troviamo di fronte ad una soluzione potenzialmente definitiva di una controversia decennale, si deve ancora dare attuazione alla pronuncia della Corte Permanente di Arbitrato[7].

 

Riferimenti:

[1] Permanent Court of Arbitration, Final Award (29/06/2017), PCA Case No. 2012-04, in the matter of an arbitration under The Arbitration Agreement between The Government of The Republic of Croatia and The Governement of the Republic of Slovenia, signed on 4 November 2009 between The Republic of Croatia and The Republic of Slovenia. Composizione del Tribunale Arbitrale: Gilbert Guillaume (Presidente), Rolf Einar Fife, Vaughan Lowe, Nicolas Michel, Bruno Simma  (https://pcacases.com/web/sendAttach/2172);

[2]  Arbitration Agreement between The Government of The Republic of Croatia and The Government of the Republic of Slovenia (https://pcacases.com/web/sendAttach/2165);

[3] Remiddi Adriano, “Slovenia e Croazia: il confine sarà netto”, in “LIMES: Rivista Italiana di Geopolitica” (11/06/2010) (http://www.limesonline.com/slovenia-e-croazia-il-confine-sara-netto/13210);

[4] Crismani Andrea, “Dai confini amministrativi ai confini internazionali. Il Final Award della Corte Permanente di arbitrato nella controversia internazionale n. 2012-04 tra Croazia e Slovenia”, Federalismi.it (06/09/2017);

[5] Delimitazione del mare territoriale tra Stati a coste opposte o adiacenti: “Quando le coste di due Stati si fronteggiano o sono adiacenti, nessuno dei due Stati ha il diritto, in assenza di accordi contrari, di estendere il proprio mare territoriale al di là della linea mediana di cui ciascun punto è equidistante dai punti più prossimi delle linee di base dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale di ciascuno dei due Stati. Questa disposizione, comunque, non si applica quando, in virtù di titoli storici o di altre circostanze speciali, è necessario delimitare in altro modo il mare”.

[6] Crismani Andrea, “Dai confini amministrativi ai confini internazionali. Il Final Award della Corte Permanente di arbitrato nella controversia internazionale n. 2012-04 tra Croazia e Slovenia”, Federalismi.it (06/09/2017), p. 5;

[7]  Crismani Andrea, “Dai confini amministrativi ai confini internazionali. Il Final Award della Corte Permanente di arbitrato nella controversia internazionale n. 2012-04 tra Croazia e Slovenia”, Federalismi.it (06/09/2017), p. 7; Vale Giovanni, “Golfo di Pirano, la diatriba continua” (07/07/2017) (https://www.balcanicaucaso.org/aree/Slovenia/Golfo-di-Pirano-la-diatriba-continua-181124);